CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

 

PRIMO. – Secondo quanto espressamente stipulato in questo ordine di carico o nella carta di vettura, il presente contratto di trasporto seguirà le disposizioni concordate nell’accordo CMR.

SECONDO. – L’autotrasportatore riconosce e accetta quanto stipulato dal suddetto accordo e nello specifico:
– L’obbligo di essere presente durante le operazioni di CARICO e SCARICO e di comprovare la quantità della merce caricata sul proprio veicolo nonchè il suo stato apparente. Nel caso di non poter effettuare tale verifica dovrà far constatare le proprie riserve nella lettera di vettura CMR. Non dovranno essere accettate merci che non si trovano nelle dovute condizioni di trasporto.

– Salvo che si concordi il contrario, l’autotrasportatore non dovrà eseguire le operazioni di carico e scarico delle merci, essendo in caso contrario responsabile di tutti i danni subiti dalla merce a conseguenza delle menzionate operazioni.

– L’autotrasportatore sarà responsabile di danni, perdite o imperfezioni che siano state causate alla merce salvo che i menzionati danni siano stati prodotti da cause di forza maggiore, casi fortuiti o da alcune delle circostanze di esonero di responsabilità previste dall’accordo, dovendo in ogni caso l’auototrasportatore provare la reale esistenza di tali circostanze. A carattere generale non si considerano cause di forza maggiore l’avaria dei mezzi usati per il trasporto, l’incidente e il furto.

– La responsabilità massima dell’autotrasportatore per perdite o averia delle merci sarà di 8,33 u.c/kg, salvo la stipulazione nella lettera di vettura di una dichiarazione di valore della merce trasportata.

– Nel caso che sorgano problemi nella consegna della merce, dovranno essere richieste nuove istruzioni a ALL SCANDCARGO, S.L. Tali istruzioni potranno consistere nella consegna della merce a un diverso destinatario e in una diversa località, dopo un adeguamento dei costi stabiliti per la nuova destinazione (si pagherà la parte proporzionale per km percorso dell’importo del viaggio).

TERZO. – L’autotrasportatore dovrà essere provvisto della corrispondente autorizzazione di trasporto in vigore, una copia della quale sarà trasmessa a ALL SCANDCARGO, S.L. precedentemente all’inizio del trasporto. Allo stesso modo l’autotrasportatore si impegna all’adempimento della totalità delle norme amministrative che stabiliscono la realizzazione dei trasporti, in tutti i loro aspetti, durante l’esecuzione di questo contratto.

QUARTO. – L’autotrasportatore dovrà inoltre trasmettere a ALL SCANDCARGO, S.L. un certificato che attesti l’adempimento degli obblighi fiscali secondo quanto disposto dall’articolo 43 della Legge Generale sul Diritto Tributario (Ley General Tributaria). Per lo stesso motivo dovrà inoltre fornire un certificato di Sanità .

QUINTO. – Per il pagamento dei costi stabiliti nel presente contratto di trasporto, sarà requisito imprescindibile che l’autotrasportatore alleghi alla sua fattura I DOCUMENTI ORIGINALI, lettera di vettura o CMR debitamente compilata, firmata e timbrata dal mittente e dal destinatario a prova della ricevuta delle merci. La nostra forma di pagamento è a 60 giorni con scadenza il 25 (a decorrere dalla data di ricezione di TUTTI i documenti di tale trasporto: CMR, bolle di consegna, buoni pallet, Atestation Ley Gayssot e fattura del fornitore…).

SESTO. – ALL SCANDCARGO, S.L. e l’autotrasportatore concordano di sottomettere le proprie controversie all’arbitrato della Junta Arbitral de Transporte de Valencia (Collegio Arbitrale del Trasporto di Valencia), rinunciando a qualsiasi altra giurisdizione.

SETTIMO. – Il presente documento avrà valore contrattuale e, di conseguenza, avrà effetti probatori in qualsiasi controversia che possa derivare dalla realizzazione del trasporto, salvo quanto espressamente disposto nella lettera di vettura CMR.

OTTAVO. – Qualsivoglia azione commerciale da parte della propria società commerciale per il presente ordine di trasporto nei confronti dei nostri clienti-mittenti-destinatari, ci legittima a intraprendere qualsiasi tipo di azione legale da parte di ALL SCANDCARGO. Inoltre, secondo quanto precedentemente espresso, si riconosce che verrà rispettata tale collaborazione nell’ambito della neutralità nei confronti dei clienti-mittenti-destinatari. ALL SCANDCARGO è inclusa nella Agencia Española de Protección de Datos (Agenzia Spagnola per la Protezione dei Dati) e adempie rigorosamente alla LOPD (Legge sulla Protezione dei Dati), per tale motivo l’autotrasportatore libero professionista, così come la società commerciale e il relativo amministratore delegato che stipulino contratto per tale trasporto, si assumono la responsabilità della totale confidenzialità nei confronti dei nostri clienti, prendendo atto che verrà loro inflitta una sanzione economica da 900€ a 40.000€ in caso di inosservanza lieve, da 4.001€ a 30.000€ in caso di inosservanza grave, e da 30.000€ a 60.000€ in caso di inosservanza molto grave, oltre al pagamento dei corrispettivi danni causati dalle proprie azioni.

NONO. – L’autotrasportatore si assume la responsabilità di qualsiasi sanzione imposta per peso eccessivo, tachigrafo, mancanza di documentazione, o per inadempimento della normativa nazionale e internazionale vigente, così come l’importo totale del valore della merce nel caso in cui il cliente rifiutasse la merce stessa a causa di inadempienze delle condizioni stabilite per il trasporto, o per fermo del veicolo da parte delle autorità competenti. Si esigeranno responsabilità giuridiche all’autotrasportatore per inadempimento delle clausole incluse nel presente contratto. L’autotrasportatore, mediante la propria assicurazione sulle merci, si dichiara responsabile del valore totale di qualsiasi danno subito dalle merci o da terzi, per rapina, furto, incidente, danni causati da acqua e umidità, imballaggi in cattivo stato, danni alle merci causati da uno stivaggio incorretto, danni alle merci deperibili, etc.

DECIMO. – Ley Gayssot: è imprescindibile, per i trasporti realizzati in Francia, che l’autotrasportatore firmi la “ATESTATION LEY GAYSSOT”, per poter ricevere pagamenti dai nostri clienti francesi, così come per poter dichiarare che l’autotrasportatore è ALL SCANDCARGO nelle caselle 16 e 23 del CMR, per questa ragione l’autotrasportatore si impegna ad allegare il menzionato documento insieme alla documentazione originale del viaggio (la firma di questo documento indicherà ESCLUSIVAMENTE che il nostro autotrasportatore non esigerà responsabilità al nostro cliente francese).

UNDICESIMO. – Nel caso di cancellazione da parte dell’autotrasportatore, si applicherà una penale del 50% del prezzo stipulato con un minimo di 500€. Se allo scadere di trenta minuti dalla ricezione dell’ordine di carico l’autotrasportatore non affermasse il contrario, l’ordine stesso si considererà accettato.

DODICESIMO. – Nel caso in cui l’autotrasportatore non restituisse i pallet entro un tempo massimo di quindici giorni, a partire dalla data del trasporto giustificata per iscritto da parte del cliente ricettore, si fattureranno direttamente i pallet a 12 € per ogni unità.

TREDICESIMO. – L’autotrasportatore è al corrente di tutte le clausole e le accetta dichiarandosi d’accordo nel realizzare il trasporto stipulato nel presente contratto.

 

ALL SCANDCARGO S.L. C/Don Juan de Austria 38-4º, puerta 6. 46002 Valencia (España)

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